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Azione di responsabilità avverso amministratore cessato dalla carica – prescrizione quinquennale – decorre dalla manifestazione dell’evento dannoso
Tribunale Pistoia, sentenza 09.06.2004

Azione di responsabilità avverso amministratore cessato dalla carica – prescrizione quinquennale – decorre dalla manifestazione dell’evento dannoso

Tribunale di Pistoia 9.6.2004

Con la sentenza in oggetto viene affermata la responsabilità di un amministratore, non più in carica al momento del fallimento, nei confronti della società e dei creditori per atti compiuti molti anni prima in quanto la decorrenza della prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione deve ancorarsi al momento in cui diviene manifesto agli organi della procedura l’evento dannoso.

Nella fattispecie risultava un’operazione contabile che a fronte di un’uscita di cassa aveva appostato un credito generico e non documentato per un elevato importo in unica soluzione destando il sospetto di una operazione fittizia effettuata solo per mascherare una distrazione di mezzi monetari dal patrimonio sociale.

(Dott. Filippo Agostini)

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Pistoia

Il collegio nella seguente composizione:

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n. R. G.

aventi ad oggetto: azione di responsabilità

promossa da:

dott. F.A., quale curatore del Fallimento ---Srl, domiciliato presso lo studio dell'avv. --- del Foro di Pistoia, che lo rappresenta e difende per procura a margine della citazione,

- attore

contro:

A.M., nato il -- a -- e residente in -- domiciliato presso lo studio dell'avv. --- del Foro di --, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione,

- convenuto

Decisa in Pistoia in data 09 06 2004 sulle seguenti conclusioni:

Per l'attore: Condannare il convenuto al pagamento della somma di £. 107.000.000 o

di quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per i titoli di cui in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per il convenuto: Dichiarare prescritta l'azione come proposta dall'attore e, comunque, rigettare in toto la domanda perché infondata in fatto e diritto.

Con vittoria di spese ed onorari

Fatto e processo

Il dott. F.A., curatore del Fallimento --- Srl (già Immobiliare --- Srl) ha citato avanti a questo tribunale il sig. A.M., amministratore della società fallita, per sentirlo condannare al pagamento della somma di £. 107.000.000 a titolo di risarcimento dei danni.

L'azione, esercitata ai sensi degli art. 146 LF, 2393 - 2394 CC, è stata autorizzata dal giudice delegato con decreto del 15/5/00.

L'attore riferisce che sul libro giornale della società è riportata alla data del 31/12/86 una uscita di cassa di £. 107.000.000 in favore di "debitori diversi", rimasta negli esercizi successivi fino al fallimento; afferma che l'operazione è del tutto inverosimile, sia per la mancata indicazione del o dei debitori, sia per l'entità della somma che difficilmente potrebbe rappresentare una, c.d. operazione di assestamento, ovvero una posta a rettifica di movimenti di cassa.

A.M., amministratore al momento della. iscrizione in bilancio di tale credito, non ha proceduto al recupero del credito né ha fornito. . informazioni utili per il recupero stesso; assume quindi l'attore la responsabilità dell'amministratore, donde la domanda di risarcimento.

Si è costituito A.M.il quale rileva di aver cessato ogni carica nella società fallita dal 22/10/92 (con denuncia del 20/11/92) e che il credito fu inserito nel bilancio. solo fino al 1994, il che significherebbe che nell'esercizio successivo fu riscosso: infatti, nel 1995, non è riportata alcuna perdita su crediti.

Il convenuto solleva eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità per decorso del quinquennio a partire dalla cessazione della carica ed assume l'infondatezza della domanda, mancando la prova di una mala gestio e di un conseguente danno alla società, non potendo essere addebitato al A.M. quanto eventualmente fatto o non fatto dagli amministratori successivi.

In considerazione del mancato rispetto del termine di legge per la difesa del convenuto, il giudice ha disposto il rinnovo della notifica della citazione.

Acquisita la documentazione prodotta e chiesta consulenza tecnica contabile, in difetto di altre istanze istruttorie il giudice ha autorizzato la precisazione delle conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e rimesso la causa al collegio per la decisione.

Motivi della decisione

L'eccezione di prescrizione è infondata.

Insegna la Suprema Corte che la prescrizione quinquennale della azione di responsabilità ex art. 2394 CC - 146 LF decorre dal momento in cui si manifesta l'evento dannoso, momento che può coincidere con la dichiarazione di fallimento o con il diverso momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori.

Irrilevante è, invece, il momento in cui il fatto generatore di responsabilità è stato commesso, l'amministratore è cessato dalla carica.

Il principio, sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n° 5241/81, rappresenta approdo costante (si vedano Cass. 10937/97, Cass. 5287/98, Cass. 9815/02).

La prova del momento in cui l'insufficienza patrimoniale è divenuta conoscibile, se diverso da quello di dichiarazione del fallimento, incombe sulla parte che eccepisce la prescrizione; nel nostro caso il convenuto nulla ha provato in tal senso, pertanto l'eccezione è da respingere, essendo stato dichiarato il fallimento della --- Srl in data x/xx/99 e la presente azione promossa il 21/9 /00.

Nel merito, sulla base della relazione del CTU - non contestata dai consulenti di parte - è possibile affermare che:

1- in data 31/12/86 viene registrato un prelievo di cassa di 107 milioni di lire corrispondente ad un pari eredito verso "debitori diversi" ;

2- il credito (sceso a 106 milioni l'anno successivo) viene mantenuto fino al fallimento: non è dunque vero, come affermato dal convenuto, che nel 1995 esso scompare, semplicemente è stato eliminato dal bilancio attraverso successive ed improprie "compensazioni" con i debiti verso creditori diversi; tuttavia, secondo un corretto appostamento contabile permane fino alla fine.

Una simile provvista di cassa, senz'altro inusuale. per una società commerciale, può essere spiegata solo con un forte attivo dovuto a recenti incassi, o con l'esistenza di uscite non documentate, effettuate in corso di esercizio; in quest'ultimo caso, l'appostamento di un eredito verso "debitori _diversi" può assolvere alla funzione di dare veste contabile alle uscite non documentate.

Non risulta alcun incasso recente (rispetto all'appostamento della voce) tale da spiegare una consistenza di cassa di quella entità; né risulta l'esistenza, in generale, di documenti contabili che giustifichino il sorgere di uno o più crediti verso "debitori diversi" per 107 milioni di lire.

Si deve allora ritenere che la spesa di 107 milioni di lire corrisponda ad uscite non documentate.

La mancata indicazione, da parte dell'amministratore, di qualsivoglia elemento che consenta di identificare questi "debitori diversi" lascia ragionevolmente presumere che non vi sia alcun debitore e, quindi, nessun credito della società.

Per questa via, le uscite non documentate - per la copertura contabile delle quali sarebbe stata appostata la voce in esame - sarebbero sicuramente da ritènere uscite non autorizzate, non riconducibili alla attività sociale, ovvero sottrazioni del patrimonio sociale.

È però possibile anche ipotizzare che l'esborso in parola abbia effettivamente creato una situazione creditoria in capo alla società fallita; ma anche in tal caso sussisterebbe la responsabilità dell'amministratore poiché, non avendo egli dato alcuna indicazione utile per l'individuazione dei debitori, ha di fatto reso impossibile il recupero del credito.

Nell'uno come nell'altro caso la condotta dell'amministratore A.M. è da considerare lesiva degli interessi sia della società che dei creditori, perché posta in essere con violazione degli obblighi che gravano sul mandatario e che impongono la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Diviene a questo punto irrilevante il fatto che gli amministratori successivi abbiano mantenuto il credito senza contestarne l'esigibilità: comportamento che, se negligente, potrebbe al massimo aggiungere responsabilità ma non certamente togliere quella del A.M.

La domanda deve perciò essere accolta come proposta: il convenuto è tenuto a pagare alla Curatela, a titolo di risarcimento del danno, la somma di 55.260,89 (pari a £. 107.000.000) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato, con decorrenza dal 31/12/8.6.

La soccombenza comporta l'addebito al convenuto delle spese del giudizio, liquidate come da notula.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, condanna A.M. a pagare alla Curatela del Fallimento --- Srl la somma di € 55.260,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato, con decorrenza dal 31/12/86;

condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del giudizio, liquidate in € 8.379,12 oltre IVA e CPA;

pone a definitivo carico del convenuto le spese della CTU.

Pistoia, 09 06 2004.

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