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Certificati di proprietà di autovetture, costituzione in pegno
Tribunale Pistoia, ordinanza del 15.03.2006

La consegna dei certificati di proprietà di autovetture ad una banca può costituire il mezzo per l’assolvimento delle pratiche necessarie per l'iscrizione del privilegio automobilistico o per costituire una garanzia personale integrata da un deposito, con obbligo di riconsegna sottoposto alla condizione e/o termine della estinzione del credito.

Ne deriva l’inammissibilità dell’istanza cautelare di riconsegna dei certificati di proprietà, perché il fatto che il venditore-ricorrente possa incorrere in responsabilità nei confronti degli acquirenti, se non consegna loro i certificati di proprietà, non fa emergere un diritto nei confronti della banca che quel documento ha legittimamente ricevuto ed è ancora in attesa della prestazione alla quale era collegata la restituzione.

E' quanto stabilito dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza 15 marzo 2006.

(Si ringrazia l'Avv. Patrizio Rosi)

Tribunale di Pistoia

Ordinanza 15 marzo 2006

Repubblica italiana

Tribunale di Pistoia

il giudice dott. Niccolò Galvani

visti gli atti della causa n. 454/06 e sciolta la riserva assunta all'udienza 8/3/06, ha

pronunciato la seguente

Ordinanza

La X. srl in liquidazione riferisce di aver avuto rapporti con la banca convenuta, la quale le aveva concesso una linea di credito che operava nel modo

seguente: allorché X. nella sua attività di commercio di automobili, ritirava in permuta da terzi un'auto usata a fronte della vendita di una nuova, se la intestava e poi consegnava alla banca il certificato di proprietà (CDP) ottenendo così la possibilità di utilizzare la lineo di credito sopra detta.

Ultimamente il c.d. Gruppo X. è andato incontro a difficoltà finanziarie, tanto che alcune sue società sono state dichiarate fallite, con la conseguenza che la banca ha revocato ogni affidamento; tuttavia, si è rifiutata di riconsegnare i CDP da lei detenuti - di cui all'elenco allegato al ricorso - e relativi a vetture che X. ha vendute a terzi.

La ricorrente assume l'inesistenza di qualsivoglia titolo che legittimi la banca a trattenere i CDP ricevuti. I quali viceversa devono essere obbligatoriamente consegnati agli acquirenti delle automobili.

In paricolare, secondo la convenuta, nella consegna dei CDP non è ravvisabile alcuna costituzione di pegno, poiché non si tratta di documento rappresentativo della merce ma solo di un certificato idoneo rendere opponibile erga omnes i diritti ivi iscritti; né la banca sarebbe titolare di un diritto di ritenzione o di prelazione perché mera detentrice dei documenti consegnati. Di conseguenza la consegna dei CDP non varrebbe a integrare alcuna garanzia.

La X. preannuncia dunque una azione ordinaria contro la banca per l'accertamento della illegittimità del comportamento della convenuta e della inesistenza di qualunque diritto di prelazione o privilegio sui CDP in esame.

La ricorrente paventa però che, in attesa della sentenza, possa verificarsi un danno non riparabile, poiché senza i CDP in parola il liquidatore non è in grado di regolarizzare e vendere le vetture cui si riferiscono, con il rischio che la situazione economica della società si trasformi in stato di insolvenza con conseguente dichiarazione di fallimento, e con l'ulteriore conseguenza della inopponibilità alla massa dei creditori degli atti di compravendita già stipulati ma non trascritti sul CDP; chiede pertanto che, con provvedimento d'urgenza, il giudice ordini alla convenuta la consegna dei certifiati.

***

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, poiché nessuno prova la ricorrerne ha dato sia in ordine alla accensione della linea di credito, sia in ordine alla consegna dei CDP alla banca, sia in ordine alla vendita a terzi delle vetture cui si riferirebbero i CDP.

La convenuta assume peraltro che i pegni di cui si discute sarebbero stati validamente costituti, ed essendo i CDP documenti identificativi della merce la X. si sarebbe consapevolmente privata della facoltà di disporre dei veicoli; talché, se invece li ha venduti pur senza poter disporre del certificato di proprietà, è solo responsabilità sua.

Viene altresì contestata la sussistenza del periculum in mora: l'impossibilità di vendere le vetture già deriverebbe dalla costituzione in pegno, mentre qualunque danno possa derivare alla X. - al massimo, l'obbligo di risarcire ai terzi acquirenti il danno per aver loro venduto un veicolo privo del CDP - potrebbe senz'altro essere risarcito dalla banca, ove fosse ritenuta responsabile.

***

Vi è un primo motivo per il quale il ricorso non può essere accolto.

La ricorrerne preannuncia una azione ordinaria nella quale chiederà che si accerti l'illegittimità del comportamento della convenuta e l'inesistenza di qualunque dititto di prelazione o privilegio sui CDP in esame.

Con questo, l'eccezione di nullità del ricorso per mancata indicazione della causa di merito è infondata, tuttavia quella che viene preannunciata é una azione di accertamento alla quale sarà estranea qualunque domanda di condanna alla restituzione dei documenti.

L'accoglimento del ricorso, con l'ordine alla convenuta di consegnarli, integrerebbe perciò l'anticipazione di un provvedimento che non sarà nemmeno chiesto nella sede ordinaria; il che toglie alla domanda cautelare il necessario legame di stumentalità con la domanda di merito.

***

A prescindere da quanto appena detto, non si ravvisa nella fattispecie il presupposto necessario della probabile fondatezza della domanda.

Per quanto in atti non vi sia alcuna prova della costituzione in pegno di CDF, questa può considerarsi ammessa nelle lettere datate 14/12/05 e 9/1/06 provenienti da parte convenuta; dunque si può presumere che tra le parti sia stato concluso un contratto di finanziamento a fronte di certificati di proprietà; salvo verificare cosa ciò voglia dire, è indubbio peraltro che, mancando qualsiasi prova - al di là di un mero elenco stilato dalla stessa ricorrente, di scarso o nullo valore probatorio - della consegna alla banca convenuta di determinati CDP, relativi a precise vetture, ogni discorso può essere fatto solo in termini assolutamente generali, a discapito della possibilità di addivenire, viceversa, ad un ordine di consegna di certificati ben individuati.

Il CDP non è un documento rappresentativo dell'automobile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2786 c.c..

Titolo rappresentativo di merce è, ex art. 1996 c.c., un titolo di credito che attribuisce al suo detentore il possesso mediato delle merci in esso specificate e, come titolo di credito, può circolare con semplice girata.

Il CDP non è un titolo di credito, non può essere trasferito con semplice girata e non attribuisce il possesso mediato del veicolo, il quale non subisce alcun vincolo o limitazione alla sua circolazione per il fatto ci non essere accompagnato dal certificato di proprietà.

L'obbligo del venditore di consegnarlo all'acquirente, unitamente al veicolo, è un obbligo accessorio rispetto alla prestazione principale di consegnare il veicolo stesso, ma questa può avvenire autonomamente rispetto a quello; la necessità del certificato per procedere alle volturazioni attiene al procedimento amministrativo volto a rendere opponibile erga omnes i successivi trasferimenti del veicolo, così come le sanzioni previste dal CdS per gli acquirenti che non richiedono il CDP attengono alla disciplina amministrativa; non invece ai diritti sul veicolo scaturenti da rapporti civili.

L'autonomia appena ritenuta tra CDP e veicolo esclude che la consegna del primo equivalga a traditio anche della seconda; oltretutto la garanzia reale sul veicolo si può costituire solo mediante iscrizione nel PRA del cd. privilegio automobilistico con annotazione sul CDP (art. 2 e ss. RDL 436/27; art. 11 e ss. RD 1814/27), il che integra altro motivo per escludere che il certificato di proprietà sia titolo rappresentativo della vettura, diversamente la norma appena richiamata non avrebbe utilità pratica, potendosi costituire la garanzia con la semplice consegna del documento.

Ciò detto in premessa, non si condivide l'assunto che parte ricorrente ne fa discendere, secondo il quale la consegna dei CDP alla banca non conferisce alla stessa alcun diritto e non assolve ad alcuna funzione dì garanzia, si può infatti ipotizzare che la consegna del CDP fosse funzionale all'assolvimento delle pratiche necessarie per l'iscrizione del privilegio automobilistico; o che le parti abbiano voluto riconoscere alla banca una garanzia personale integrata da un deposito, con obbligo di riconsegna sottoposto alla condizione e/o termine della estinzione del credito.

Certo è che i certificati sono stati consegnati in forza di accordi contrattuali, i cui termini sono allo stato ignoti al giudicante - se non per il riferimento ad altri analoghi procedimenti.

Afferma la ricorrente che la banca non ha un diritto di ritenzione, ma un diritto di ritenzione può venire in considerazione solo in quanto vi sia un contrapposto obbligo di restituzione.

In altre parole, prima di discutere sulla esistenza in capo alla banca di un diritto di ritenzione occorre verificare se essa abbia l'obbligo di restituire a X. i CDP; solo in caso di risposta positiva si potrebbe porre il problema della legittima opposizione di un jus retinendi.

Non sapendo però in quali termini le parti hanno regolamentato i loro rapporti, per difetto di documentazione, non si può nemmeno sapere se e in quali termini la banca sia tenuta alla restituzione dei CDP ricevuti.

Si può solo sottolineare come, se la consegna dei CDP fosse stata fatta a titolo di garanzia personale della estinzione delle anticipazioni, l'obbligo della loro riconsegna potrebbe solo seguire alla restituzione dei finanziamenti.

La ricorrente richiama altri procedimenti giudiziali, definiti da questo tribunale, relativi a vicende identiche alla presente; ma in realtà quei procedimenti erano inerenti al diritto non di X., bensì del terzo acquirente di un veicolo, il cui CDP era stato consegnato alla banca.

Il terzo acquirente ha sicuramente diritto ad ottenere il certificato di proprietà, vi sia o meno annotato il privilegio, e, si è ritenuto, può farlo valere sia nei confronti del venditore sia nei confronti del terzo detentore che non sia titolare di una garanzia reale opponibile; Salvestini invece non sembra che possa invocare alcun diritto suo proprio a farsi restituire i certificati dalla banca.

Il fatto che il ricorrente possa incorrere in responsabilità nei confronti degli acquirenti, se non adempie all'obbligo che le fa carico di consegnare il CDP, non fa emergere un diritto nei confronti di chi quel documento abbia legittimamente ricevuto e sia ancora in attesa della prestazione alla quale era collegata la restituzione.

Infine, non si ravvisa nella fattispecie nemmeno il presupposto del pericolo del ritardo.

Si è già accennato al contenuto della domanda di merito preannunciata e considerando che il periculum va verificato rispetto al diritto che sarà azionato, non vi è alcun pericolo che il diritto all'accertamento dell'illegittimità del comportamento della convenuta e della inesistenza di qualunque diritto di prelazione o privilegio sui CDP in esame, quand'anche fondato, possa essere irrimediabilmente pregiudicato.

In secondo luogo, non può integrare un periculum opponibile alla controparte il fatto che Salvstrini possa incorrere in responsabilità nei confronti degli acquirenti.

É poi da dire che, finché il pregiudizio paventato dalla ricorrente è di ordine economico, non può esservi dubbio sulla possibilità della convenuta di risarcire qualunque danno; mentre non si vede il motivo per cui l'attività liquidatoria della società dovrebbe essere pregiudicata, atteso che X. per sua ammissione ha continuato a vendere anche i veicoli i cui CDP erano detenuti dalle banche.

In ultimo luogo, nel caso di fallimento chi potrebbe essere pregiudicato sono proprio i terzi acquirenti (e ciò é stato loro riconosciuto, quando hanno agito a cautela dei loro diritti), non già la ricorrente, per la quale le conseguenze negative della procedura concorsuale deriverebbero dal suo stato di insolvenza, non già dal comportamento della convenuta.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 septies c.p.c., rigetta il ricorso e pone a carico della ricorrente le spese del procedimento, liquidate in €. 800,00 per diritti e onorari, oltre IVA e CAP. Pistoia, 13 marzo 2006.

Il giudice
Dott. Niccolò Calvani

Depositato in Cancellerà oggi 15 marzo 2006.

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