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Soglie di fallibilità, applicazione alle istanze di fallimento proposte anteriormente al 16.7.2006
Tribunale Pistoia, decreto 15.01.2007

Soglie di fallibilità – applicazione alle istanze di fallimento proposte anteriormente al 16.7.2006 (entrata in vigore della riforma della legge fallimentare di cui al D.lgs. 5/2006) - sussiste

Tra le varie problematiche di diritto transitorio sollevate dall’entrata in vigore della riforma della legge fallimentare, assai discussa è stata la portata applicativa dell’art. 150, unico comma, del decreto legislativo 5/2006 per il quale “I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore”, in particolare per quanto attiene alla introduzione delle c.d. – soglie dimensionali – che attraggono nell’area dei soggetti fallibili.

I vari Tribunali italiani si sono mossi in ordine sparso dividendosi tra chi riteneva applicabili i nuovi parametri quantitativi (Salerno) e chi invece faceva riferimento alla vecchia formulazione dell’art. 1 l.f. (Pescara, Monza).

Il Tribunale di Pistoia, aderendo al primo orientamento, nel caso di specie ha basato la propria motivazione sulla dicotomia tra disposizioni processuali e disposizioni sostanziali, ritenendo che il richiamo fatto dalla disciplina transitoria alla legge precedente si riferisca solo alle prime.

Tale interpretazione è inoltre conforme al principio costituzionale della parità di trattamento.

Successivamente l’art. 1 l.f. è stato oggetto di ulteriore modifica, con migliore precisazione del perimetro di fallibilità, con decreto legislativo n. 169 del 12.9.2007 pubblicato in G.U. n. 241 del 16.10.2007, in vigore dal 1° gennaio 2008.

(Dott. Filippo Agostini)

Tribunale di Pistoia

Decreto 15 gennaio 2007

Il tribunale di Pistoia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dott. Presidente;

- dott. giudice;

- dott. giudice;

vista l’istanza di fallimento presentata il 14 luglio 2006 dal liquidatore giudiziale della snc xxxxxxx di xxxx e xxxxx per il fallimento della stessa società;

rilevato che l’ammontare dei debiti non pagati è pari a quasi € 30.000,00 così come accertato dal liquidatore (nei crediti anche il suo compenso) e accertato nel corso della istruttoria prefallimentare (dichiarazioni del Rag. xxxxx, che teneva la contabilità della società ed ha prestato piccole somme di denaro);

rilevato che non vi è dubbio che la società sia inadempiente ed insolvente;

ritenuto che i nuovi presupposti della fallibilità, anche per le società commerciali, così come previsti dall’art.1 della L. Fall. modificata dal D. L.vo n. 5/2006, si debbono ora applicare anche in relazione a procedimenti prefallimentari iniziati anteriormente al 16 luglio 2006, giacchè l’art. 150 del D.L.vo cit., nel prevedere che, dopo il 16 luglio 2006, siano definiti secondo la legge anteriore i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, si riferisce alle disposizioni processuali e non, anche, a quelle sostanziali, quale è l’art. 1 della L. Fall. in materia di dimensioni dell’impresa;

ritenuto, infatti, che una diversa interpretazione – pure letteralmente possibile – comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditori, in relazione ad un criterio solo temporale, dipendente dal fatto casuale del tempo della iniziativa dei creditori, mentre la identità di trattamento per tutti gli imprenditori, nella vigenza della nuova disciplina normativa, è coerente con il principio dell’art. 3 Cost. ed è quindi preferibile, perché costituzionalmente orientata;

rilevato che il volume di affari dichiarato dalla società è nettamente inferiore alla soglia prevista dal secondo comma, lettera b) dell’art. 1 L. Fall. e che, pur non risultando l’ammontare degli investimenti nell’azienda, il tipo di attività svolta ( commercio al dettaglio di fiori e piante naturali), l’ammontare della esposizione debitoria complessiva accertata nella fase di liquidazione, la modesta superficie occupata a suo tempo nell’unità locale di vendita (mq. 40 circa) e, infine, il breve periodo di attività ( tra il giugno 2003 e il giugno 2006), comprovano che il capitale investito dalle socie non ha superato la soglia prevista dal secondo comma, lettera a) dell’art. 1 L. Fall.;

ritenuto pertanto che si tratta di piccolo imprenditore e quindi non assoggettabile a fallimento;

visto l’art. 1 e 22 L. Fall

respinge

il ricorso per la dichiarazione di fallimento della snc in liquidazione xxxxx di xxxxxx e xxxxx con sede in xxxxxxx, via xxxxxxxx.

Pistoia , lì 15 gennaio 2007

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