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Unione Locale di Pistoia U.G.C.I. - Unione Giuristi Cattolici Italiani (Consiglio e regolamento) Il Consiglio
Avv. Giuseppe Totaro - Presidente
Avv. Arturo Baldaccini - Incaricato della Zona Valdinievole
Avv. Lucia Biagini - Segretario
Avv. Rosa Lanata - Tesoriere
Avv. Gianni Frosini - Convivor
Avv. Elena Mariotti - Addetta Stampa
Avv. Paola Calzolari - Incaricata Settore Giovani Giuristi
Sede ufficiale: Via Donatori del Sangue, 35 - Pistoia
Per contatti ed informazioni rivolgersi a Avv.Mariotti Elena presso Studio Legale Bujani Bellizzi, Pistoia, Via Abbi Pazienza n. 5 - tel. 0573/28694 - fax 0573/34619.
UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI LOCALE DI PISTOIA
REGOLAMENTO
PREAMBOLO
Con deliberazione dell'Assemblea degli intervenuti, tenutasi il giorno 21 febbraio 2000, ore 21,30, presso la Casa dell'Anziano, in Pistoia, Vìa Bindi, si è costituita l'Unione Locale di Pistoia dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani.
All'Assemblea hanno partecipato 14 soci, di cui uno per delega (Avv.. Giuseppe Tataro, Avv. Guglielmo Totaro, Avv. Ermanno Buiani, Avv, Fabrizio Tesi, Avv. Arturo Baldaccini, Avv. Roberto Fambrini, Avv. Stefania Boccaccini, Avv. Lisabetta Buiani, Avv. M.Rachele Stignani, Avv. Paola Calzolari, Avv. Elena Mariotti, Avv. Giuseppe Alibrandi, Avv. Angelo Restivo, Avv. Edo Biagini).
Ha presenziato il Vescovo di Pistoia, Mons. Simone Scatizzi, che si è riservato di nominare con successivo atto il consulente ecclesiastico, Ha, altresì, presenziato il Dott. Franchini Lorenzo, delegato nazionale del Gruppo Giovani dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani.
L'Assemblea è stata convocata e presieduta dall'Avv. Mauro Giovannelli, Delegato per la Regione Toscana dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, che ha previamente illustrato, sulla baso dello Statuto, le finalità o gli obbiettivi dell'Unione. E' stato presentato il regolamento dell'Unione Locale di Pistoia che l'Assemblea dopo breve discussione ha approvato, all'unanimità.
Si è, infine, deliberato di chiedere al Consiglio Centrale il riconoscimento dell'Unione Locale di Pistoia ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani.
Si procederà successivamente, in apposita assemblea, già convocata per il giorno 13 marzo 2000 alla nomina del Consiglio.
Art.1
L'Unione Locale di Pistoia aderisce all'Unione Giuristi Cattolici Italiana della quale costituisce un'articolazione periferica, con sede nel capoluogo della Provincia, attualmente, in Pistoia, Via Donatori del Sangue 35.
Art.2
Nell'ambito delle finalità definite dall'art. 2 dello Statuto sociale, l'Unione Locale di Pistoia intende in particolare:
a) diffondere tra i soci, anche attraverso incontri e collaborazioni, l'idea che i valori morali e soprattutto l'ispirazione religiosa devono essere alla base dell'attività professionale dei giuristi;
b) prestare attenzione all'evoluzione della società perché il diritto ne regoli i fenomeni con costante riferimento ai valori fondamentali che trovano radice nel diritto naturale;
e) esaltare il ruolo primario della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio per ogni reale crescita della società e soprattutto delle giovani generazioni;
d) organizzare incontri tra i soci per inflettere sui fenomeni emergenti, giuridici e sociali, per la loro valutazone morale, per l'esercizio della preghiera comune;
e) promuovere iniziative di confronto e di incontro con le istituzioni, le associazioni o gli operatori locali perché ogni autentica crescita e ogni vero progresso sia regolato con riferimento alle fonti del diritto naturale;
f) dare aiuto alle aggregazioni e alle iniziative di ispirazione cristiana, mettendo a loro disposizione competenze ed acquisizioni maturate negli iscritti all'Unione Locale, con costante contatto con l'Ordinario diocesano e gli altri organi della Chiesa locale.
Art.3
Possono far parte dell'Unione Locale i giuristi che, appartenendo alle categorie indicate dall'Art. 5 dello Statuto dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, risiedano nella Provincia di Pistoia o esercitino la loro attività professionale nel territorio della Provincia.
La domanda di iscrizione, inoltrata al Consiglio dell'Unione Locale, dovrà essere controfirmata da due soci presentatori.
Art.4
Sono Organi dell'Unione Locale:
a) L'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio dell'Unione Locale
Art.5
L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti all'Unione locale.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qual volta vi sia richiesta scritta di almeno dieci soci.
L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza dì tanti soci che rappresentino almeno 2/3 degli iscritti.
In seconda convocazione l'Assemblea delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 degli iscritti.
L'Assemblea elegge il Consiglio, che dura in carica due anni.
L'Assemblea approva il regolamento dell'Unione Locale.
L'Assemblea delibera sulla relazione che il Consiglio ad essa presenta e prende le decisioni circa la vita e l'attività dell'Unione Locale.
Per lo scioglimento dell'Unione Locale occorre la presenza di almeno due terzi dei soci anche in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
L'Assemblea delibera, infine, su ogni questione attinente l'Unione Locale, che ad essa venga sottoposta dal Presidente o da almeno dieci soci, con richiesta scritta di inserire l'argomento all'ordine del giorno.
Art. 6
II Consiglio è composto da cinque membri.
Risulteranno eletti i soci che avranno raccolto più voti, senza la necessità di un quorum minimo.
Fa parte del Consiglio con voto consultivo il Consulente ecclesiastico nominato dall'Ordinario Diocesano.
Il Consiglio elegge il Presidente a maggioranza assoluta a in mancanza, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza semplice.
II Consiglio, su proposta del Presidente, elegge il Segretario e il Tesoriere.
II Consiglio si riunisce normalmente almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente.
Si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano espressa richiesta scrìtta almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio sovrintende all'attività dell'Unione Locale e, in particolare, organizza riunioni periodiche o manifestazioni aperte al pubblico al fine di conseguire lo scopo sociale.
Art.7
I mezzi economici necessari all'attività dell'Unione Locale saranno reperiti tramite contribuzioni anche volontarie dei soci, nonché tramite oblazioni volontarie di terzi.
Art.8
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme dello Statato dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani.
Il Presidente dell'Assemblea
Delegato Regionale U.G.C.I.
(Avv. Mauro Giovannelli)
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